Effettivamente i conti non tornano, o come diceva Totò “I torni contano!”
C’è un fatto che è innegabile: il numero dei “complottisti” sta aumentando e, ad essere sincero, credo che il fenomeno sia legato al fatto che c’è un forte aumento di azioni criminali malcelate.
Eccoci qui a parlare del complotto dell’ennesima operazione a dir poco allarmante: è stato modificato l’art. 403 del Codice Civile, quello relativo all’affidamento/allontanamento dei minori. Dopo le esperienze di Bibbiano e simili, l’unica debolezza era forse quella di affidare la decisione di un eventuale allontanamento dalla famiglia al sindaco e ai servizi sociali. Come acclarato dai fatti di cronaca, proprio i servizi sociali “fanno mercato” delle separazioni dei coniugi. Sarebbe stato facile mettere una semplice limitazione in tale direzione e proprio questo non spiega l’arcano di riscrivere anche i cosiddetti criteri.
Vediamo infatti comparire al comma 27 (riportato integralmente in Nota1) l’ennesima “emergenza” di provvedere quando i minori non vengono tutelati come da direttive governative:
All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o e’ allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita’, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita’ psico-fisica e vi e’ dunque emergenza di provvedere»;
Dal 24 dicembre, giorno dell’entrata in vigore, torneranno molto utili alle associazioni di pedofili aiutate da associazioni o membri di associazioni compiacenti gli appunti presi nelle scuole dagli operatori (questa volta in buona fede) degli sportelli d’ascolto che semplicemente registrano eventuali dichiarazioni da parte del minore di non essere felice delle scelte dei propri genitori. Ma quale bambino non lo è stato almeno una volta? Le decisioni dei genitori sono spesso profonde e non di rapida comprensione per i figli.
Un noto giurista, oramai apprezzato anche in ambito musicale, ci ricorda in un suo interessante intervento sollecitato dall’ottimo Mario Biglietto:
Certo, qualcuno si è subito mosso per rassicurarci adducendo che questa riscrittura dispone un accrescimento della sfera dei diritti del minore perché il provvedimento di allontanamento può essere applicato anche all’interno delle 24 ore. Ancor più giusto, il provvedimento va motivato da un giudice (da considerarsi come fatto) al contrario del passato quando la responsabilità ricadeva sul Sindaco e sui servizi sociali. Ma la figura del giudice onorario minorile non è certo scevra da “condizionamenti” (anche volontari).
Non si capisce, comunque, il perché introdurre l’inquietante modifica delle direttive che impongono di intervenire nel caso di pericolo per l’incolumintà psico-fisica del minore (ad esempio per un rischio accresciuto di contagio Covid19 anche solo sulla carta? ), anzi… «vi e’ dunque emergenza di provvedere». L’incolumità psico-fisica è un concetto mutevole perché può limitare la libertà dei genitori di educare i figli secondo propri convincimenti di carattere anche culturale! Non educate i vostri figli secondo i dettami della massa? Vostro figlio potrebbe essere in pericolo psico-fisico perché questo viene deciso… dalla massa.
Tra coloro che hanno proposta la modifica della legge forse alcuni potrebbero essere addirittura in buona fede. Alcuni di questi hanno visto il proprio lavoro manipolato ma non riescono a vedere oltre perché forse troppo ingenui rispetto al nuovo sistema che riordina l’Italia e il Mondo.
Ecco un piccolo estratto dal pezzo di Andrea Zambrato che interroga un addetto ai lavori:
Ma i genitori hanno la possibilità di appellarsi?
Era quello che abbiamo chiesto noi della Lega, ma qualche partito di maggioranza e il ministero della Giustizia si è opposto. Quindi abbiamo dovuto trovare un punto di caduta.Ammettiamo che ci siano dei genitori che non sottopongono il proprio figlio alle vaccinazioni obbligatorie.
Sì…
E che i servizi sociali ne chiedano l’allontanamento perché secondo loro sussiste «un grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica». Ecco, se il giudice dovesse dare ragione a loro che succede?
Non escludo che ci sia qualche giudice impazzito, che possa arrivare di togliere i figli, ma questo era possibile anche prima appellandosi alla negligenza o all’incapacità di provvedere al figlio, ma proprio questa revisione tutela non solo il figlio, ma anche i genitori.
Per tirare conclusioni e pronunciarsi su un’eventuale incostituzionalità non serve più attendere la Corte Costituzionale, che spesso non da segni di vita e quando lo fa sembra sempre più aliena rispetto al Popolo che dovrebbe servire. E’ sufficiente osservare i convenuti al festino infernale, quelli che appoggiano, plaudono ed esultano dell’ennesima barbaria: in prima fila l’ex-Ministra Beatrice Lorenzin. La ministra si spinge addirittura oltre il limite dell’immaginifico affermando che “I figli non sono proprietà dei genitori”. Questo è vero ma non per limitare la libertà che i genitori hanno nell’educare i figli. Oltretutto, se i figli non sono dei genitori, di chi sarebbero i “nostri” figli? Dello Stato come dice qualcuno? Effettivamente, a parecchi circoli di potere dello Stato farebbero comodo. Impareranno l’umanità e la compassionevole da un funzionario statale? Abbiamo già centinaia di milioni di esempi come gli Stati si sono presi cura delle minoranze etniche, culturali, religiose, etc, i libri di storia piangono in tutte le lingue del mondo al solo ricordo !
Ecco cosa quasi sicuramente accadrà: prima della modifica della legge, i genitori potevano serenamente decidere se vaccinare o no i figli, senza rischiare che il proprio figlio potesse essere allontanato. L’unico aspetto che metteva a rischio il figlio era la presenza di una “ferita” insanabile anche tra i due partners che ne offuscasse la ragione. Ora è tutto superato: il figlio vuole? Lo si vaccina. Uno dei genitori vuole? L’altro viene “commissariato” ed il figlio… lo si vaccina. Se nessuno vuole? Indovinate un poco… chiediamo alla ministra ancora: “L’irrazionale convincimento del genitore mina l’integrità e la salute del bambino, i figli sono titolari di propri diritti incomprimibili e il giudice ha fatto bene a tutelarli”. Capito? Serve qualcuno che li tuteli ma non i genitori quando diffidano dei rappresentanti di BigPharma al Governo e nei mezzi di informazione! E’ stato semplice arrivare allora alla conclusione anche per i giudici allineati che sfiorano la schizofrenia dato che anche la personalità del giudice si “separa” e comincia a credere ai miti affermando che la decisione è stata motivata:
- dal maggiore rischio per il bambino di contrarre malattie, ma mi chiedo dove si sia procurato le statistiche sulla probabilità per un teenager di contrarre il Covid-19 in una qualunque forma sintomatica
- dalle ripercussioni socio-educative sul piccolo, ovvero dal fatto che gli altri lo additano come diverso? Quindi dato che la società è ingiusta il giusto risarcimento consiste nel… punire lui?
- dalle conseguenze negative create dal conflitto generato dai genitori, che se il giudice non avesse acuito con questa scelta ebete forse si sarebbero sanate da se?
Stiamo per atterrare, per favore allacciate le cinture! Non sentite già il coro greco che intona accompagnando la tragedia verso il suo epilogo? Nel frattempo che rimugino con una certa apprensione, mi tornano in mente le parole di un ministro canadese incalzato da genitori che si opponevano alla vaccinazione Covid-19 obbligatoria. Questi rispondeva che i figli non erano loro (dei genitori) ma del “Governo” e che il 90% dovevano essere comunque vaccinati (ci pare di supporre a qualunque età).

Che differenza c’è rispetto alle norme già in vigore? Oggi la legge non prevede tempi definiti, per cui può accadere che i bambini vengano messi in una casa famiglia, ma solo in via provvisoria. Con la nuova legge il tutto può avvenire senza preavviso entro 24 ore. In pratica, come già visto in Australia che ultimamente non brilla di democrazia, è giusto il tempo di prenderli, rinchiuderli in uno stadio, vaccinarli e riconsegnarli alla famiglia (quando si è fortunati). Io mi sento di dire che siamo di fronte all’ennesima legge ad uso e consumo di quelli che hanno preso in ostaggio il Paese e che vogliono esercitare ancor più la loro pressione sulle famiglie che ancora non si piegano ai ricatti !

Ho seguito personalmente la vicenda australiana dall’inizio e vi posso garantire che StewPeter (il giornalista nella foto) è un professionista serio e riportò in anteprima informazioni verificate che il governo australiano negava! Provate su Telegram e vi farete un’idea del gran lavoro che fa questo professionista. Considerate che le notizie sulla vaccinazione di massa a cui ho accennato venne negata per settimane: ad oggi nessuno nega la vaccinazione di massa dei bambini al Sidney Stadium, hanno comunicato il numero di vaccinazioni che furono 24’000 e finalmente ammesso i casi di eventi avversi non fatali. Quelli vengono ancora negati ma sembra siano stati 2. Aggiungo che Google vi rende quasi impossibile trovare il sito con le trasmissioni di StewPeter, è un supplizio.
Credo che ora cominci ad esser chiaro dove stiamo andando! Si lo so, ora molti di voi googleranno e visiteranno Open-me, Antibufalandia e FannyPage (non vi dico neanche chi li finanzia, se non lo sapete vuol dire che credete ancora a Babbo Natale) dove leggerete che è tutto una bufala. Siete liberi di crederci, non mi interessa. Io ho la mia memoria e ricordo ciò che veniva negato e che ora viene ammesso candidamente.
Ma qualcuno, oramai ai limiti della sopportazione, ha già mangiato la foglia. Stiamo parlando delle MAMME, quelle vere, quelle che se ne fregano del green pass per andare al bar o al ristorante, quelle che sono pronte a tutto pur di non sacrificare i propri figli a queste canaglie. E i loro sono discorsi impauriti, ai limiti dell’isteria provocata dalle preoccupazioni, si interrogano su quanto sia NON casuale il tempismo di certe scelte.
Ma come mai tanto interesse per la salute psico-fisica dei ragazzi quando è stata di fatto “depenalizzata” la pedofilia sopra i 14 anni? Perché non intervenire su questo? Una recente informativa della Cassazione certifica che non si configura il reato di produzione di materiale pornografico quando un over 14 acconsente alle riprese con adulti ad uso “privato” (lo guarda una persona sola alla volta il filmato?). Non ci sarebbe da riformare questo aspetto per rendere sicura la pena per quelli che producono materiale pornografico a scopo privato con almeno 14enni, tale è la definizione che dobbiamo utilizzare perché, per legge, non possiamo identificarli come pedofili. Vogliamo ragionare? Fanno dei filmati con finalità private… che scambiano privatamente e… non è reato se le vittime hanno almeno 14 anni e sono consenzienti, forse plagiate? Non possono esistere 14enni plagiati da adulti? Non intervengono per questa somma vergogna ma modificano le direttive di affido casualmente? Come abbiamo imparato dal caso di Bibbiano: le violenze arrivano molte volte dall’esterno, da cerchie di coloro che hanno ricevuto in affido i bambini. Perché non intervengono su questo schifo? Oramai la tecnologia lo permette e la privacy non esiste più. Sarà dovuto al fatto che in genere questi orchi sono all’interno dei circoli più abbienti vicini e collusi col potere?
Io mi voglio allarmare, faccio come quello che per tenersi sveglio si prende a ceffoni sul viso: di questi non ci si può fidare, troppe volte sono accadute cose che pensavamo impossibili e questo ci dovrebbe aver insegnato molto.
Si assolutamente, il dubbio ce l’ho !
Koinonikon
Nota1 Art. 403, Comma 27: All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o e’ allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita’, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita’ psico-fisica e vi e’ dunque emergenza di provvedere»; b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La pubblica autorita’ che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne da’ immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo’ assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero puo’ formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto e’ immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorita’ che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilita’ genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo’ avvalersi della polizia giudiziaria. All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e puo’ assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo’ adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti da’ le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto e’ immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita’ genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita’ perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita’, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunita’ di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».
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